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Art.51 TUIR

L'Amministrazione Finanziaria, inoltre, ha precisato che:


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1. sono irrilevanti le modalità di esecuzione del servizio, nel senso che il servizio potrà essere  prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'azienda o da questi noleggiati, ovvero fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro;
2. tra i soggetti terzi che possono fornire la prestazione di trasporto, sono compresi anche gli esercenti servizi pubblici, allo scopo evidentemente di chiarire che il datore di lavoro può stipulare apposita convenzione anche con esercenti servizi pubblici, ad esempio, con la società che gestisce il servizio pubblico urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l'azienda oppure con il servizio taxi, rimanendo comunque fermo il principio che la prestazione, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, deve essere resa in modo collettivo;
3. eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione;
4. è interamente assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto mancando, in questa ipotesi, il requisito dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro;
5. è assoggettato a tassazione, con i criteri relativi alla valutazione dei beni e dei servizi, la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti, per se stessi e per i familiari, da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto o di viaggio. Ciò significa che, nel caso in cui non ricorrano le condizioni per avvalersi dell'esonero previsto dall'art. 51 comma 2. lett. d) del T.U.I.R, potrebbe rendersi applicabile dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del T.U.I.R., ai sensi del quale " non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito " (si veda al riguardo Ris. 126/E del 5.6.2007). Si segnala che, la Finanziaria 2008 (Art. 1 comma 309 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha introdotto per l'anno 2008 una nuova agevolazione fiscale concernente le spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. In particolare la norma in questione riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d'imposta quindi fino a 47,50 euro).
Come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/E del 7 marzo 2008 la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell'abbonamento per le spese di trasporto risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo).
Ciò significa che tale agevolazione è alternativa a quella prevista dal citato art. 51 comma 2, lett. d) e comma 3, ultimo periodo del TUIR.  Infine si segnala che, secondo quanto pubblicato dagli organi di stampa (Il sole 24 ore Venerdì 23.05.2008 pagina 10 nell'ambito delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21.05.2008  vi sarebbe l'abrogazione dell' esonero dalla formazione dei redditi di lavoro dipendente delle erogazioni liberali di valore non superiore a 258,23 euro concesse in caso di festività e ricorrenze di cui all'art. 51 comma 2 lettera b) del TUIR  Se quanto riportato dagli organi di stampa verrà confermano nel testo del Decreto Legge di prossima emanazione la modifica non dovrebbe avere ripercussioni sulla fattispecie in oggetto. In considerazione di quanto sopra detto, si ritiene di poter osservare e confermare che, pur in mancanza di una espressa (ed opportuna) conferma ministeriale, l'art. 51 comma 2 lettera d) del TUIR, non esclude la possibilità che le aziende di trasporto pubblico, sulla base delle eventuali richieste da parte dei datori di lavoro, volte a far usufruire ai propri dipendenti il trasporto pubblico di linea per i collegamenti casa-posto di lavoro, possano procedere alla stipula di apposite convenzioni mediante l'istituzione di appositi titoli di viaggio che consentano, ad esempio, l'individuazione della specifica convenzione che dia diritto alla prestazione in esame, assicurando altresì le finalità sostanziali della norma e cioè che si tratti di trasporto collettivo rivolto alla  generalità o a categorie di dipendenti e limitato al solo “spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa”. Il contenuto della norma è stato fin qui interpretato con una certa rigidità da parte dell'Amministrazione Finanziaria la quale nella risoluzione ministeriale 126/E del 5 Giugno 2007, ha ritenuto che il requisito indispensabile dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro non sussista qualora quest'ultimo, per attuare in modo flessibile l'iniziativa in esame, rilasci al dipendente dei voucher per l'acquisto di titoli di viaggio relativi ai trasporti pubblici, in quanto, secondo l'Amministrazione, in tale fattispecie l'estraneità del lavoratore al rapporto con il vettore viene meno (o almeno è sostenibile che venga meno dato che la inevitabile, per necessità di cose, "andata" del lavoratore allo "sportello" dell'azienda di trasporto per "cambiare" il voucher in titoli di viaggio potrebbe non concretizzare una circostanza così pregnante da indurre a ritenere che la previsione della norma non venga rispettata). Dato poi che i titoli di viaggio acquistati, nella fattispecie oggetto della risoluzione, potevano essere utilizzati (come facilmente potrebbe accadere soprattutto nel caso dei trasporti pubblici urbani di massa) anche per spostamenti diversi rispetto al percorso casa-posto di lavoro e viceversa, la conclusione a cui è giunta l'Agenzia delle Entrate è che la concessione in esame si risolverebbe in una (seppur parziale) attribuzione di un reddito in natura a cui potrebbe essere riconosciuto il beneficio dei 258,23 euro di cui al comma 3 dell'art. 51 del T.U.I.R. ma non l'esonero da tassazione previsto dalla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo. Il servizio PassMobility,  oltre a configurarsi quale trasporto collettivo e ad essere rivolto alla generalità dei dipendenti, verrebbe realizzato in modo tale da garantire:
i) che sia il datore di lavoro a consegnare direttamente ai propri dipendenti i titoli di viaggio, garantendo quindi l'estraneità del dipendente da qualsiasi rapporto con il vettore;
ii) la possibilità di vincolare o di dimostrare ex post che I titoli di viaggio sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto “casa-posto di lavoro” con esclusione, quindi, della possibilità, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di eccepire un'utilizzazione degli stessi anche per percorrenze "private", nei periodi feriali, di malattia, di astensione dalle prestazioni lavorative, ecc.. Le modalità del servizio sono quindi congegnate in modo da consentire il rispetto di tutte le condizioni stabilite per ritenere applicabile l'esonero previsto dal citato art. 51 comma 2 lettera d).
Va detto che nel quesito non viene chiarito se la convenzione con il vettore verrà stipultata direttamente dal datore di lavoro ovvero se essa verrà conclusa per il tramite della Vostra Società (il cui ruolo non risulta chiaramente definito nel quesito). Tuttavia, in linea di massima, sembra ragionevole ritenere che la Vostra Società agirebbe quale mandataria del datore di lavoro, sul quale, quidni, ricadrebbero gli effetti giuridici ed economici del negozio.
Ciò, pertanto, l'inrtervento di un soggetto intermeidiario tra vettore e datore di lavoro non dovrebbe costituire fatto rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'applicabilità dell'art. 51 comma 2) lettera d) del TUIR. Quanto sopra premesso il trattamento fiscale contributivo che ne deriverebbe sarebbe il seguente: ? per il dipendente: non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del costo sostenuto dal datore di lavoro per la realizzazione del servizio (senza alcuna limitazione) con la conseguente esclusione delle somme al prelievo contributivo in considerazione del principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente, individuati in base all'art. 49, c. 1 del D.P.R. 917/86, avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell'art. 51, del medesimo D.P.R.; ? per il datore di lavoro: deducibilità del costo sostenuto ai sensi dell'art. 95 del TUIR. In particolare, anche se il benefit è esente da imposizione in capo al dipendente per espressa previsione normativa esso non muta la propria natura di reddito di lavoro dipendente e, in quanto tale è deducibile per il datore di lavoro. La deducibilità delle spese di lavoro dipendente sostenute da parte dell'impresa non è infatti vincolata, se non per casi specifici tra cui non è ricompresa la fattispecie in oggetto, alla simmetrica tassazione del reddito relativo in capo al dipendente.
Da ultimo nel Vostro quesito ci viene chiesto se: i) nel caso in cui l'azienda di trasporti non fosse in grado di incorporare i vincoli d'uso  (utilizzo esclusivo sulla tratta domicilio-lavoro e utilizzo solo nei giorni lavorativi) può essere considerata valida la rendicontazione manuale   fornita da SodexhoPass all'azienda cliente?
e
ii) secondo il nostro punto di vista sia utile e/o necessaria una richiesta di parere in merito all'Agenzia delle Entrate? In linea di principio ne la norma ne le precisazioni ministeriali fino ad oggi intervenute pongono vincoli specifici in relazione alle modalità attraverso cui il datore di lavoro deve fornire la prova del rispetto degli elementi richiesti ai fini dell'applicabilità della disposizione in commento e, pertanto, si ritiene che una rendicontazione successiva che consenta di “dimostrare che i titoli di viaggio sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto casa posto di lavoro” sia da ritenersi sufficiente al riguardo.
E' evidente, peraltro, che, trattandosi di valutazioni di merito, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe comunque la possibilità di giudicare non probante la documentazione. Per quanto riguarda l'opportunità/necessità di una preventiva richiesta di parere all'Agenzia delle Entrate si ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni:
1. come precedentemente detto, le modalità con cui è stato ipotizzato di strutturare il servizio, evidenziano il sostanziale rispetto delle condizioni fissate dalla norma e delle interpretazioni che della stessa ne ha dato l'Amministrazione Finanziaria. Ciò consente di ritenere ragionevolmente che  l'eventuale richiesta di parere dovrebbe trovare una risposta favorevole da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
2. nella richiesta di parere dovranno essere chiaramente indicati il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità operative e procedurali che verranno adottate, soprattutto per ciò che attiene la verifica dell'utilizzazione appropriata del titolo di viaggio; l'Agenzia nella risposta potrebbe evidenziare la necessità di apportare eventuali cambiamenti ed essere pertanto utile al fine della definizione del progetto;
3. l'ottenimento di un parere favorevole consentirebbe, probabilmente, una più efficace promozione del servizio alle Vostre aziende clienti;
4. per contro, poiché evidentemente, non può essere assicurato il fatto che l'Amministrazione Finanziaria risponderà in modo positivo alla richiesta di parere, dovrà essere valutata l'opportunità di  non procedere alla formulazione di alcuna richiesta  tenuto conto che, le conseguenze derivanti dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo potrebbe non ritenere applicabile l'art. 51 comma 2, lett. d) del TUIR, ricadrebbero sulle aziende Vostre clienti, le quali sono tenute a verificare autonomamente il trattamento fiscale e contributivo del servizio.