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L'articolo 48 lett. c) del D.P.R. 22.12.86 , n° 917 dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, anche se affidate a terzi. Da tale definizione si evince che qualora il servizio mensa aziendale viene espletato mediante utilizzo di buoni pasto l'esclusione dalla base imponibile permane.
L'articolo 3 della Legge 23/12/1996, n° 662 , in vigore dal 01/01/97, modifica l'articolo 48 lett. c) del D.P.R. 22.12.86, n° 917 dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,16.
L'articolo 3 del Decreto Legislativo 02/09/1997, n° 314 , assimila il trattamento fiscale a quello contributivo ed eleva la soglia di esclusione complessiva giornaliera per le prestazioni sostitutive di mensa a € 5,29.